Il decreto legislativo n. 81/08 (c.d. Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) definisce “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS) la persona eletta o designata (dai lavoratori) - in tutte le aziende o unità produttive - per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è dunque il soggetto, scelto dai lavoratori di un’azienda, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro;
in sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al c.d. modello partecipativo;
al fine di rendere maggiormente rilevante ed effettivo il ruolo del RLS anche nell’ambito delle imprese di modeste o piccole dimensioni, il legislatore del 2008 ha conferito maggior risalto alla figura del “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale” (RLST) che, pur essendo già prevista dal decreto legislativo n. 626/1994, era stata in principio scarsamente utilizzata;
il Testo unico prevede infatti che il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale” (RLST) eserciti le (stesse) competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato (dai lavoratori) il RLS;
come previsto dalla contrattazione collettiva di settore, ovvero in esecuzione dell’ “Accordo per il Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza Territoriale” del 19 giugno 2018, sottoscritto a livello nazionale da Confagricoltura, Coldiretti e Cia, da una parte, e Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil, dall’altra, in data 29 agosto 2024, l’ente bilaterale Favlaf-Ebat, sulla base delle indicazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali provinciali agricole, ha designato tre RLST: Pierangelo Tolla (Flai-Cgil), Helen Piva (Fai-Cisl), Luigi Corticelli (Uila-Uil);
in sintesi, il RSLT è titolare del:
al RLST è attribuito, in particolare, il potere di:
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) nell’esercizio delle funzioni è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 2016/679 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi (da interferenze) di cui all’art. 26, comma 3, d.l.vo n. 81/08, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza;
il Regolamento sul funzionamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), approvato in data 18 luglio 2024 dalle organizzazioni firmatarie del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della provincia di Ferrara, prevede che Favlaf-Ebat trasmetta apposita comunicazione alle aziende interessate dal sopralluogo dei RLST e che, successivamente a tale comunicazione, il RLST prenda direttamente gli opportuni contatti con l’azienda per confermare il primo accesso, garantendo un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi;
qualora l’azienda impedisca l’accesso al RLST questi è tenuto a darne comunicazione all’ente bilaterale.
I riferimenti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) sono i seguenti:
CORTICELLI LUIGI - luigi.corticelli.rlst@favlaf.it
PIVA HELEN - mail: helen.piva.rlst@favlaf.it
TOLLA PIERANGELO - pierangelo.tolla.rlst@favlaf.it
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