La vigente disciplina in materia di pagamento della 13ª e 14ª mensilità, agli operai a tempo indeterminato, prevede che le aziende nel calcolo dei predetti emolumenti, non tengano conto dei periodi di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, maternità e cassa integrazione salari.
Il Fondo garantisce, previa istanza del lavoratore sottoscritta dall'azienda, la corresponsione di una integrazione salariale calcolata sul rateo giornaliero (1/14) rilevato dalle tabelle dei salari medi giornalieri relativi all'anno di competenza, nelle percentuali di seguito indicate:
Per quanto concerne la 14ª mensilità, il salario medio giornaliero viene adeguato ogni anno attraverso l'applicazione del coefficiente ISTAT al 30 aprile, valevole ai fini dell'incremento del TFR.
Le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio si intendono applicabili integralmente ai lavoratori assunti con contratti formativi ed a natura mista di cui alla vigente legislazione, ed in particolare ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
L'istanza di richiesta delle mensilità aggiuntive deve essere presentata al F.A.V.L.A.F. alle seguenti scadenze annuali:
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